Convenzione dell'Aia che sopprime l'obbligo della legalizzazione degli atti pubblici stranieri*
(Conclusa il 5 ottobre 1961)
(Convenzione n. 12)
(*Traduzione non ufficiale dall'inglese!)
Gli Stati firmatari della presente Convenzione, desiderosi di sopprimere l'obbligo della legalizzazione diplomatica o consolare degli atti pubblici stranieri;
Hanno deciso, a tal fine, di concludere la Convenzione e hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
La presente Convenzione si applica agli atti pubblici redatti nel territorio di uno degli Stati contraenti e che devono essere presentati nel territorio di un altro Stato contraente.
Ai fini della presente Convenzione, sono considerati atti pubblici:
A/ i documenti rilasciati da un'autorità o da un funzionario appartenente al sistema giudiziario dello Stato, compresi i documenti rilasciati da un pubblico ministero, dal cancelliere di un tribunale o da un ufficiale giudiziario;
B/ i documenti amministrativi;
C/ gli atti notarili;
D/ le attestazioni ufficiali quali iscrizioni in un registro, oppure l'autenticazione di una data o di una firma su un documento privato.
La presente Convenzione non si applica a:
A/ documenti redatti da agenti diplomatici o consolari;
B/ documenti amministrativi direttamente riguardanti un'operazione commerciale o doganale.
Articolo 2
Ogni Stato contraente dispensa dalla legalizzazione i documenti ai quali si applica la presente Convenzione e che devono essere presentati sul suo territorio. Ai fini della presente Convenzione, la legalizzazione consiste unicamente nelle formalità mediante le quali gli agenti diplomatici o consolari dello Stato nel cui territorio il documento deve essere presentato attestano l'autenticità della firma, la qualità nella quale ha agito la persona che ha firmato il documento o, se del caso, l'autenticità del sigillo o del timbro apposti sul documento.
Articolo 3
L'unica formalità che può essere richiesta per attestare l'autenticità della firma, la qualità nella quale ha agito la persona che ha firmato il documento e, se del caso, l'autenticità del sigillo o del timbro apposti sul documento, è l'apposizione dell'attestazione prevista dall'art. 4 da parte dell'autorità competente dello Stato da cui proviene il documento.
La formalità menzionata al comma precedente non può essere richiesta nei casi in cui la legge, il regolamento o la prassi in vigore nello Stato in cui il documento viene presentato, oppure un accordo tra due o più Stati contraenti, la escludano, la semplifichino o esentino il documento dalla legalizzazione.
Articolo 4
L'attestazione prevista dall'art. 3, comma 1, è apposta sul documento stesso o su un foglio aggiuntivo e deve corrispondere al modello allegato alla presente Convenzione.
L'attestazione può essere redatta nella lingua ufficiale dell'autorità che la rilascia. Le espressioni standard ivi usate possono essere anche in una seconda lingua. Il titolo "Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)" deve essere in lingua francese.
Articolo 5
L'attestazione è rilasciata su richiesta della persona che ha firmato il documento o di qualsiasi portatore del documento.
Se debitamente compilata, essa attesta l'autenticità della firma, la qualità nella quale ha agito la persona che ha firmato il documento e, se del caso, l'autenticità del sigillo o del timbro apposti sul documento.
La firma, il sigillo e il timbro dell'attestazione sono esenti da qualsiasi legalizzazione.
Articolo 6
Ogni Stato contraente designa le autorità che, in conformità ai rispettivi doveri d'ufficio, sono abilitate a rilasciare l'attestazione prevista dall'art. 3, comma 1. Lo Stato ne informa il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi al deposito dello strumento di ratifica o di adesione o della dichiarazione di estensione dell'ambito di applicazione. Esso informa inoltre di qualsiasi modifica nella designazione di tali autorità.
Articolo 7
Ciascuna delle autorità designate ai sensi dell'art. 6 deve tenere un registro o schedario in cui annota le attestazioni rilasciate, indicando:
A/ il numero progressivo e la data dell'attestazione;
B/ il nome della persona che ha firmato l'atto pubblico e la qualità nella quale ha agito, oppure, per i documenti non firmati, la denominazione dell'autorità che ha apposto il sigillo o il timbro.
Su richiesta di qualsiasi persona interessata, l'autorità che ha rilasciato l'attestazione è tenuta a verificare se quanto ivi registrato corrisponda a quanto annotato nel registro o nello schedario.
Articolo 8
Quando tra due o più Stati contraenti esista un trattato, una convenzione o un accordo contenenti disposizioni che subordinano l'autenticazione della firma, del sigillo o del timbro a determinate formalità, la presente Convenzione li annulla soltanto a condizione che le formalità in essi previste siano più rigorose di quelle degli articoli 3 e 4.
Articolo 9
Ogni Stato contraente adotta le misure necessarie per evitare che i propri agenti diplomatici o consolari effettuino legalizzazioni nei casi per i quali la presente Convenzione prevede l'esenzione dalla legalizzazione.
Articolo 10
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonché di Irlanda, Islanda, Liechtenstein e Turchia.
Essa è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Articolo 11
La presente Convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo al deposito del terzo strumento di ratifica di cui all'art. 10, comma 2.
La Convenzione entra in vigore per ogni Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il sessantesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica.
Articolo 12
Qualsiasi Stato non menzionato nell'art. 10 può aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore conformemente all'art. 11, comma 1. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. L'adesione produrrà effetto soltanto nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezione a tale adesione entro il termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 15, lettera D. Di tale obiezione viene informato il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
La Convenzione entra in vigore tra lo Stato aderente e gli Stati che non abbiano sollevato obiezione all'adesione, il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine semestrale indicato nel comma precedente.
Articolo 13
Ogni Stato può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutto il territorio che esso rappresenta nelle relazioni internazionali o a una o più parti di tale territorio. La dichiarazione produce effetto dal momento dell'entrata in vigore della Convenzione per tale Stato. Ogni notifica successiva di estensione dell'ambito territoriale è comunicata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Quando la dichiarazione di estensione dell'ambito territoriale è fatta da uno Stato che ha firmato e ratificato la Convenzione, essa entra in vigore per i territori indicati conformemente all'art. 11. Quando la dichiarazione di estensione dell'ambito è fatta da uno Stato che ha aderito alla Convenzione, essa entra in vigore per i territori indicati conformemente all'art. 12.
Articolo 14
La presente Convenzione resterà in vigore per un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore conformemente all'art. 11, comma 1, anche per gli Stati che l'abbiano ratificata o vi abbiano aderito successivamente.
Gli effetti della Convenzione si prorogano tacitamente per un nuovo periodo di cinque anni, salvo denuncia.
La denuncia deve essere depositata presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi al più tardi sei mesi prima della scadenza del rispettivo periodo quinquennale.
La denuncia può essere limitata soltanto ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione.
La denuncia ha effetto soltanto nei confronti dello Stato che ha trasmesso la notifica. La Convenzione resta in vigore per gli altri Stati contraenti.
Articolo 15
Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notifica con note agli Stati indicati nell'art. 10, nonché agli Stati che vi abbiano aderito conformemente alle disposizioni dell'art. 12, quanto segue:
A/ le autorità designate di cui all'art. 6, comma 2;
B/ le firme e le ratifiche di cui all'art. 10;
C/ la data dalla quale la presente Convenzione entra in vigore conformemente alle disposizioni dell'art. 11, comma 1;
D/ le adesioni e le obiezioni di cui all'art. 12, e le date da cui esse producono effetto;
E/ le estensioni dell'ambito di applicazione di cui all'art. 13, e le date da cui esse producono effetto;
F/ la denuncia di cui all'art. 14, comma 3.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto all'Aia il 5 ottobre 1961 in lingua francese e inglese, facendo fede il testo francese in caso di divergenza, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi, e una copia certificata sarà trasmessa per via diplomatica a ciascuno degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonché a Irlanda, Islanda, Liechtenstein e Turchia.
ALLEGATO ALLA CONVENZIONE
Modello di Apostille
L'attestazione ha forma quadrata con lato di almeno 9 cm.
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Stato:
Il presente atto pubblico
2. è stato firmato da
3. nella qualità di
4. ed è stato munito del sigillo/timbro
Certificato
5. a 6. il
7. da
8. n.
9. Sigillo/timbro 10. Firma:
*Fonte: Centro nazionale di informazione e documentazione (NAICD).

